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Formazione specifica lavoratori – commesso (ASR 2025)

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Corso di formazione specifica rivolto ai lavoratori che operano come commessi, progettato in conformità al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025. Il percorso formativo fornisce le competenze necessarie per gestire in sicurezza le attività da commesso, con particolare attenzione ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro e alle procedure di sicurezza per la mansione. A chi si rivolge Lavoratori neoassunti o già in servizio come commessi in qualsiasi settore. Argomenti e contenuti Ambienti di lavoro Microclima e illuminazione Rischio elettrico Rischio incendio Gestanti Near miss – Negozi Gestione delle emergenze – Commercio Movimentazione manuale carichi Movimenti ripetitivi Rischio chimico Stress Obiettivi Gli obiettivi generali della formazione specifica per commessi sono: rendere il lavoratore consapevole dei rischi reali connessi alle attività di vendita e magazzino, e metterlo in grado di adottare comportamenti sicuri nella gestione quotidiana del lavoro. Modalità e fruizione E learning Certificazione Il corso di formazione può essere certificato esclusivamente dai soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Questi soggetti sono suddivisi in tre categorie principali: Soggetti istituzionali: comprendono Ministeri (come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Regioni e Province autonome, INAIL, INL, Vigili del Fuoco, Università, ordini e collegi professionali, istituzioni scolastiche per il proprio personale, e alcune organizzazioni di volontariato per il proprio personale. Soggetti accreditati: enti di formazione accreditati presso le Regioni o Province autonome secondo il sistema di accreditamento regionale, che abbiano almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Per i corsi lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale. Altri soggetti: includono fondi interprofessionali di settore (se statutariamente erogatori di formazione), organismi paritetici (come da art. 51 del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel relativo repertorio), e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anch’esse inserite nell’apposito elenco/repertorio nazionale. Solo questi soggetti, se in possesso dei requisiti previsti, possono rilasciare attestati di formazione validi ai fini di legge. Gli attestati rilasciati da soggetti non qualificati o privi dei requisiti non sono validi. Ore: 4

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