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Corso di formazione generale e specifica lavoratori – addetto alle attività di facchinaggio (ASR 2025)

SKU: INT-SIC25LAV19
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Corso di formazione generale e specifica dedicato ai lavoratori addetti alle attività di facchinaggio, sviluppato in piena conformità all’Accordo Stato-Regioni 2025. Il corso è progettato per fornire le competenze necessarie a operare in sicurezza nelle attività di movimentazione manuale dei carichi, logistica e servizi di facchinaggio. A chi si rivolge Lavoratori neoassunti o già operativi come facchini. Argomenti e contenuti Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione Comportamento sicuro Organizzazione della prevenzione aziendale Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali (art. 20) Organi di vigilanza, controllo e assistenza Ambienti di lavoro Microclima e illuminazione Rischio elettrico e incendio Gestanti, segnaletica e near miss Movimentazione manuale dei carichi Obiettivi Identificare i rischi specifici di facchinaggio Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale specifici del settore Gestire in sicurezza attrezzature e strumenti Prevenire infortuni legati alla movimentazione manuale dei carichi Riconoscere e gestire situazioni di emergenza Modalità e fruizione E-learning. Certificazione Il corso di formazione può essere certificato esclusivamente dai soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Questi soggetti sono suddivisi in tre categorie principali: Soggetti istituzionali: comprendono Ministeri (come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Regioni e Province autonome, INAIL, INL, Vigili del Fuoco, Università, ordini e collegi professionali, istituzioni scolastiche per il proprio personale, e alcune organizzazioni di volontariato per il proprio personale. Soggetti accreditati: enti di formazione accreditati presso le Regioni o Province autonome secondo il sistema di accreditamento regionale, che abbiano almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Per i corsi lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale. Altri soggetti: includono fondi interprofessionali di settore (se statutariamente erogatori di formazione), organismi paritetici (come da art. 51 del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel relativo repertorio), e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anch’esse inserite nell’apposito elenco/repertorio nazionale. Solo questi soggetti, se in possesso dei requisiti previsti, possono rilasciare attestati di formazione validi ai fini di legge. Gli attestati rilasciati da soggetti non qualificati o privi dei requisiti non sono validi. Ore: 8

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